GIUSTIZIA

Le motivazioni dell’assoluzione di Uggetti: il reato c’è, ma i fatti sono “tenui”

Le motivazioni dell’assoluzione di Uggetti: il reato c’è, ma i fatti sono “tenui”

A dire l’ultima parola sull’infinito “caso Uggetti” sono arrivate ora le motivazioni della seconda sentenza d’appello che riguarda l’ex sindaco di Lodi, Simone Uggetti (Pd), e la gara per la gestione di due piscine comunali di Lodi da lui proclamata nel 2016. Gara truccata, per i pm che ne avevano chiesto allora l’arresto, e per i giudici del Tribunale di Lodi che nel 2018 lo avevano condannato in primo grado a 10 mesi per turbativa d’asta.

Poi però la Corte d’appello di Milano nel 2021 lo aveva assolto. Ma la Cassazione aveva cancellato l’assoluzione e ordinato un nuovo appello che nel giugno 2023 ha confermato che la gara era truccata, pur assolvendo “per la particolare tenuità dei fatti” (come stabilisce l’articolo 131 bis del codice penale, introdotto nel 2015 per salvare chi ruba una mela perché ha fame o chi compie altre condotte illegittime ma particolarmente leggere).

Ora le motivazioni della Corte d’appello in dieci pagine ricostruiscono tutto il caso e spiegano come la turbativa d’asta ci sia stata, poiché la gara è stata confezionata da Uggetti su misura per chi la doveva vincere, la società Sporting Lodi: “È infatti pacificamente emerso che il sindaco Uggetti e l’avvocato Marini – principale soggetto interessato a quel procedimento, in quanto consigliere della società Astem partecipata del Comune, detentrice della maggioranza delle quote della Sporting Lodi che si sarebbe poi aggiudicata la gara – abbiano interloquito illegittimamente tra loro per tutta la durata della procedura, fin dal momento della sua ideazione, gestendo di fatto l’intero sviluppo della stessa”.

A questa gestione della gara si era opposta la funzionaria del Comune di Lodi Caterina Uggè, che proprio per questo era stata sostituita dal sindaco con il dirigente comunale Giuseppe Demuro, il quale aveva invece “aderito al progetto del sindaco Uggetti pur dopo essere stato informato dalla funzionaria Uggè della illegittimità della condotta del sindaco e fornendo comunque un contributo determinante alla consumazione del reato, poiché senza la sua firma il bando difficilmente sarebbe stato pubblicato”.

Le giudici riqualificano il reato, da “Turbata libertà degli incanti” (articolo 353 del codice penale) a “Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente” (articolo 353 bis), “che ha quale oggetto specifico proprio l’utilizzo di mezzi fraudolenti consistititi nell’indebita influenza sul procedimento amministrativo per la determinazione del contenuto del pubblico bando”. Comunque “deve ritenersi pienamente accertata la materialità del fatto contestato e l’attribuibilità dello stesso agli odierni appellanti”.

Scatta tuttavia l’assoluzione, poiché “l’offesa, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, è ritenuta di particolare tenuità”. Si chiude così una vicenda che aveva sollevato grandi polemiche politiche, quando Uggetti era stato assolto nel primo appello e aveva rivendicato l’assoluta correttezza del suo operato e preteso le scuse da chi lo aveva criticato. Nuove polemiche si erano aggiunte quando era arrivata l’assoluzione nel secondo appello, che ora però viene chiaramente spiegata nelle motivazioni: il bando era truccato, i comportamenti del sindaco e dei suoi coimputati erano illeciti, il reato di turbativa d’asta è stato commesso, ma “gli imputati sono ritenuti non punibili dal reato loro ascritto, per particolare tenuità del fatto”.

 

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Il Fatto quotidiano, 21 giugno 2023
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