GIUSTIZIA

Uggetti, la Cassazione fa a pezzi l’assoluzione: sentenza sbagliata, nuovo processo

Uggetti, la Cassazione fa a pezzi l’assoluzione: sentenza sbagliata, nuovo processo

La Corte di cassazione fa a pezzi la sentenza d’assoluzione per il sindaco di Lodi, Simone Uggetti, che dopo essere stato condannato in primo grado era stato poi prosciolto in appello dal reato di turbativa d’asta. La vicenda aveva sollevato grandi polemiche politiche al momento dell’arresto di Uggetti, nel maggio 2016, e soprattutto dopo l’assoluzione, nel maggio 2021, quando l’ex primo cittadino di Lodi, Pd, aveva preteso le scuse da chi lo aveva accusato, ricevendo per esempio (sul Foglio) quelle dell’allora leader dei Cinquestelle Luigi Di Maio. Ora la Cassazione tira un tratto di penna sulla vicenda, ordinando un nuovo processo d’appello e bacchettando la Corte d’appello che aveva assolto.

La gara per la gestione delle piscine di Lodi è stata truccata, il sindaco Uggetti e i suoi coimputati, “con collusioni e altri mezzi fraudolenti, avrebbero influito indebitamente sul procedimento amministrativo per la determinazione del contenuto del bando di gara per l’aggiudicazione con le forme dell’evidenza pubblica del servizio di gestione degli impianti sportivi comunali piscine scoperte”. Tutto ciò “sarebbe stato fatto per garantire l’aggiudicazione, poi effettivamente verificatasi, alla società Sporting Lodi” di Cristiano Marini. Una gara costruita su misura, con un “bando cucito addosso”.

Il Tribunale di Lodi aveva lavorato bene, constata la Cassazione, “aveva spiegato, valorizzando circostanze, fatti, evenienze istruttorie, molteplici elementi di prova, come, nel caso di specie, vi fosse stato (…) un turbamento della gara”. La “condotta perturbatrice” era “disvelata dalla esistenza di un abnorme rapporto, da un continuo irrituale confronto tra il sindaco e il soggetto maggiormente interessato all’aggiudicazione”, con “una obiettiva ingerenza di Marini e, quindi, della impresa dei cui interessi questi era portatore”.

Poi però la Corte d’appello di Milano aveva smontato “tale solida trama argomentativa” e aveva ritenuto “di demolire il ragionamento probatorio, non confrontandosi con gli snodi costitutivi del ragionamento del Tribunale, assumendo, invece, che nella specie vi sarebbero state solo irregolarità formali”. Non invece “una lesione anche potenziale dell’interesse tutelato”, e cioè la libertà di iniziativa economica, “ma solo una sorta di consulenza da parte di Marini e un legittimo ascolto da parte di Uggetti”.

Ma non è così, ribadisce la Cassazione. Non ci sono state solo mere irregolarità formali: “quel continuo contatto tra l’organo politico e Marini” non è stata solo una informale consulenza, considerato che Marini interloquì con il sindaco non in quanto esperto della materia, ma come portatore dell’interesse di Sporting Lodi, cioè di un soggetto che era interessato alla gara”. Fu insomma “consentito a un soggetto terzo, il principale soggetto interessato a quel procedimento, di incidere, di condizionare, di determinare il contenuto del bando, di mutare in più occasioni le bozze”, “di quantificare i punteggi dei singoli criteri presi in considerazione”. Non solo: furono anche “reiteratamente portate a conoscenza di un aspirante concorrente le bozze del bando, cioè atti che dovevano rimanere all’interno della pubblica amministrazione”.

La Corte d’appello ha lavorato male, sottolineano ora i giudici di Cassazione. Nel merito dei fatti: “Sul continuo mutamento della quantificazione dei punteggi da assegnare” e “sulla specifica determinazione del ‘peso’ del criterio del radicamento sul territorio”, “la Corte è del tutto silente”. Così pure “sul rapporto tra la determinazione dei criteri in questione e il condizionamento da parte di Marini, nonché sulle ragioni per cui le condotte indicate dal Tribunale non avrebbero avuto idoneità e incidenza sulla determinazione del contenuto del bando”.

I giudici d’appello sono bocciati anche dal punto di vista giuridico: “Nulla è stato chiarito dalla Corte di appello anche sul tema della corretta qualificazione giuridica dei fatti per cui si procede e, in particolare, se essi debbano essere sussunti nella fattispecie di reato contestata”, la turbata liberà degli incanti (articolo 353 del codice penale), “ovvero in quella di cui all’articolo 353 bis” (turbata libertà del procedimento di scelta del contraente).

Ora a sciogliere il nodo sarà una nuova sezione della Corte d’appello di Milano che giudicherà Uggetti, Marini e Giuseppe Demuro, responsabile del procedimento. Ricorso d’accusa rigettato (e dunque proscioglimento) per uno solo degli imputati, Luigi Pasquini, presidente della società Wasken Boys e procuratore speciale di Sporting Lodi.

 

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Il Fatto quotidiano, 2 novembre 2022
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