GIUSTIZIA

La Cassazione: i pm del processo Eni-Nigeria non avevano obbligo di depositare atti incerti

La Cassazione: i pm del processo Eni-Nigeria non avevano obbligo di depositare atti incerti Un’udienza del processo Eni-Nigeria a Milano

Assolti, perché i due pm non erano obbligati a depositare nel processo Eni-Nigeria documentazione che non era affatto “prova” evidente a discolpa degli imputati. Così dicono le motivazioni della Cassazione che ha cancellato le condanne per i pm Fabio De Pasquale e Sergio Spadaro. Il processo era quello a Eni, Shell e ai loro manager, imputati di corruzione internazionale per aver ottenuto – secondo l’accusa – la concessione dell’immenso campo di esplorazione petrolifera Opl 245 pagando una tangente di oltre un miliardo di dollari.

Tutti assolti gli imputati nel marzo 2021, ma sotto processo erano poi finiti i due pm con l’accusa di “rifiuto di atti d’ufficio”, per non aver depositato in aula atti considerati favorevoli alle difese, raccolti da Paolo Storari, pm in un processo (Eni-complotto) diverso e parallelo a quello Eni-Nigeria. Condannati a 8 mesi in primo e secondo grado, De Pasquale e Spadaro sono stati infine assolti dalla Cassazione perché “il fatto non sussiste”.

Ora le motivazioni spiegano che depositare quegli atti “non era doveroso, implicava delicate valutazioni discrezionali, proprie del pubblico ministero titolare del processo”. Invece “la sentenza impugnata è sostanzialmente assertiva e unilaterale”. Ma “quella documentazione che il dott. Storari aveva segnalato non era autoevidente e non avrebbe cambiato le sorti del processo”.

Il comportamento dei due pm è stato “trasparente”, com’è dimostrato dal fatto che non avevano nascosto la documentazione raccolta da Storari, ma l’avevano sottoposta ai dirigenti dell’ufficio, il procuratore Francesco Greco e l’aggiunto Laura Pedio. “La decisione depone in senso contrario alla impostazione accusatoria recepita dai Giudici di merito, perché rappresenta un atto non di rifiuto, ma di obiettiva, doverosa, trasparenza; gli imputati non agirono in una logica di nascondimento, di improbabile occultamento ma cercarono una fisiologica interlocuzione con i dirigenti del loro ufficio”.

Le chat telefoniche falsificate nel telefono di Vincenzo Armanna (imputato e poi accusatore di Eni) “non erano di decisiva autoevidenza”, dunque i pm, nella loro discrezionalità, non erano obbligati a depositarle. Anzi: non potevano proprio depositarle, perché provenivano da un diverso processo (del pm Storari) e il loro sequestro era stato autorizzato per un reato diverso da quelli contestati nel processo Eni-Nigeria.

Il Fatto quotidiano, 30 settembre 2026 (versione ampliata)
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