SEGRETI

Morto Contrada, poliziotto e agente segreto, uomo al confine tra Stato e mafia

Morto Contrada, poliziotto e agente segreto, uomo al confine tra Stato e mafia Bruno Contrada ritratto nel suo studio, Palermo, 14 aprile 2015. ANSA/FRANCO LANNINO
di Giuseppe Lo Bianco /

Palermo Per alcuni decenni è stato l’uomo di confine tra Stato e mafia, protagonista prima di una stagione investigativa che spingeva l’uso dei confidenti oltre ogni limite, poi al centro di tutti i misteri palermitani degli anni 80, dal fallito attentato dell’Addaura a Giovanni Falcone al caso Agostino, infine tirato in ballo nella stagione delle stragi, sospetti dai quali uscì sostanzialmente indenne.

E ieri, che Bruno Contrada, ex numero 3 del Sisde, se n’è andato a 94 anni portandosi nella tomba i suoi segreti, parecchi dei quali occultati in vita, come ha ricordato Salvatore Borsellino, in molti, a corpo ancora caldo, hanno avviato un processo postumo di beatificazione, persino considerandolo un “capro espiatorio” per “salvare” esponenti istituzionali della Seconda Repubblica.

Conseguenza diretta dell’immagine simbolica del suo ruolo di 007 al centro di trame occulte, ritagliata da una vicenda giudiziaria controversa che ha scavalcato la giurisdizione italiana per approdare alla Corte europea dei Diritti dell’uomo, che nel 2017 ha revocato di condanna, ritenendola “improduttiva” di effetti penali e che oggi ha scatenato le reazioni indignate dei suoi difensori e di qualche esponente politico: “Contrada è stato molto più di un assistito. È stato il simbolo di ciò che può accadere quando lo Stato dimentica se stesso e si abbatte su un cittadino con tutto il peso della sua forza”, ha detto il suo storico legale, Stefano Giordano.

“Un uomo – secondo l’altro difensore, Giuseppe Lipera – con un alto senso dello Stato, di cuore buono, una persona perbene incapace di fare del male, vittima di un clamoroso errore giudiziario”. In realtà l’iter tormentato e l’esito tutt’altro che chiarificatore della vicenda giudiziaria sviluppatasi attorno al ruolo border line tra Stato e mafia di Contrada, non giustificano giudizi così tranchant.

Per capire come al termine di una sequenza di condanne, assoluzioni, rinvii della Cassazione e nuove condanne il certificato penale del funzionario del Sisde risulti ancora immacolato, bisogna partire dalla sentenza Cedu che stabilì come al momento dei fatti commessi dallo 007 (ritenuti tali nella sentenza) e cioè il 1979, il reato di concorso in associazione mafiosa non era sufficientemente chiaro e definito.

Lo sarebbe stato qualche anno più tardi, con la prima delle sentenze delle sezioni unite della Cassazione che hanno disegnato il perimetro dei fatti reato. E se ciò ha condotto alla revoca della condanna in giudicato comminata dalla Cassazione da parte della Cedu, restituendo a Contrada una fedina penale illibata, la conferma sostanziale dei fatti di collusione mafiosa valutati in sentenza (e ritenuti fondati) hanno lasciato inalterati dubbi e ombre sul suo operato. Ma non solo.

Con una duplice soluzione giudiziaria più unica che rara nei palazzi di giustizia la condotta di Bruno Contrada è stata valutata sia in sede penale che in quella civile, quest’ultima attivata dalla difesa, che ha richiesto e ottenuto, a seguito della sentenza Cedu, un risarcimento danni per ingiusta detenzione: prima di circa 600 mila euro, ridotti poi in appello a 285 mila euro (103 mila per i 440 giorni di carcere e 181 mila per i 1540 giorni di detenzione domiciliare).

In quest’ultimo caso i giudici civili, valutando quelle accuse ritenute attendibili dai magistrati penali, e riconfigurando il reato, considerandolo non più concorso in associazione mafiosa, ma favoreggiamento aggravato alla mafia, hanno scritto che Contrada “ha oggettivamente contribuito a rafforzare Cosa Nostra, ponendo in grave pericolo l’ordine pubblico e arrecando un grave danno alla credibilità stessa dello Stato, per la cui difesa altri fedeli servitori, divenuti scomodi ostacoli da eliminare, hanno perso la vita”.

E più avanti: “… tale forma di collusione realizzata dall’imputato” è “sussumibile nella fattispecie dell’articolo 378 del codice penale”. Così nasce il favoreggiamento, che all’epoca della condanna era da considerarsi prescritto. Da qui l’ingiusta detenzione e il risarcimento, che non prevede la revisione storica di fatti accaduti e valutati come tali sia in sede penale sia civile.

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Il Fatto quotidiano, 14 marzo 2026
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