Perché la Cassazione ha revocato l’interdittiva per l’assessore Giancarlo Tancredi
Lassessore del Comune di Milano Giancarlo Tancredi all’Incontro 'La casa degli italiani' organizzato da Assimpredil Ance in Via San Maurilio 21 - Cronaca - Milano, Italia - Martedì, 28 Maggio 2024 (foto Stefano Porta / LaPresse)
Meeting 'The home of Italians' organized by Assimpredil Ance in Via San Maurilio 21 - Tuesday, May 28, 2024 (photo Stefano Porta / LaPresse)
Il conflitto d’interessi è “conclamato”. E ci sono “vuoti di tutela penale che derivano dall’abolizione del reato di abuso d’ufficio”. Ma il giudice deve giudicare con le leggi che ci sono, così la Cassazione annulla la misura interdittiva che aveva raggiunto l’assessore all’urbanistica del Comune di Milano, Giancarlo Tancredi, accusato dai pm (Marina Petruzzella, Paolo Filippini, Mauro Clerici, con il procuratore aggiunto Tiziana Siciliano) di aver partecipato all’accordo corruttivo tra l’operatore privato Federico Pella e il presidente della Commissione paesaggio del Comune, Giuseppe Marinoni.
Mancano le prove che Tancredi abbia incassato “utilità dirette o indirette” per favorire l’accordo tra Pella e Marinoni, per far ottenere il patrocinio comunale gratuito al progetto “Porte metropolitane” di Pella, che avrebbe avviato un grande business immobiliare in alcune aree della città di Milano. Il conflitto d’interessi del professionista (che è pubblico ufficiale comunale e contemporaneamente progettista a libro paga dell’operatore privato) può “rappresentare una valida ragione di sospetto dell’esistenza di un previo accordo corruttivo con il privato favorito”, ma al supremo giudice non basta come “prova indiretta” di una “remunerazione della vendita della funzione in esecuzione di un pregresso accordo corruttivo”.
Per la Cassazione “è necessario che vi siano solidi elementi di prova che l’incarico di collaborazione professionale sia stato conferito allo specifico fine di ripagare il pubblico ufficiale per l’asservimento della funzione pubblica a disposizione del privato”: e “non vi è dubbio”, ammette il giudice, “che si tratta di una prova difficile da acquisire”. Il collegio (presidente Giorgio Fidelbo, relatore Riccardo Amoroso) sottolinea che l’abolizione dell’abuso d’ufficio ha creato “vuoti di tutela penale”: ma non spetta “alla giurisdizione stabilire se tali carenze di tutela penale saranno o meno compensate dai benefici che il legislatore si è ripromesso di ottenere”.
