Milano, buon vento per le inchieste di Grattacieli Puliti
Buon vento, per il nuovo procuratore aggiunto – Paolo Ielo – arrivato a coordinare le indagini sull’urbanistica milanese. Perfino da Battipaglia è arrivato un aiuto (giuridico) ai pm di Milano e una secca smentita alle argomentazione dei costruttori.
Il Consiglio di Stato, in una sentenza pubblicata il 5 maggio 2025, pronunciandosi su un ricorso del Comune di Battipaglia contro due operatori locali, stabilisce che per costruire edifici di un certo impatto serve il piano attuativo, anche quando sorgono in aree già urbanizzate: “L’esigenza di un piano di lottizzazione, quale presupposto per il rilascio del permesso di costruire”, scrivono i giudici del massimo organo della giustizia amministrativa, “si impone anche al fine di un armonico raccordo con il preesistente aggregato abitativo, allo scopo di potenziare le opere di urbanizzazione già esistenti e, quindi, anche alla più limitata funzione di armonizzare aree già compromesse ed urbanizzate, che richiedano una necessaria pianificazione della maglia e perciò anche in caso di lotto intercluso o di altri casi analoghi di zona già edificata e urbanizzata”.
È la campana a morto per il Rito Ambrosiano e per la prassi milanese di costruire in città con una semplice Scia (l’autocertificazione dei costruttori), senza il piano attuativo che calcoli i nuovi servizi da fornire agli abitanti: “Non è consentito superarne l’assenza facendo leva sulla situazione di sufficiente urbanizzazione della zona”. “Il piano attuativo è necessario in quanto consente un miglioramento dell’edificazione della zona e della relativa maglia urbanistica”.
Battipaglia è lontana. Ma anche i casi milanesi continuano a raccogliere pronunce della giustizia amministrativa favorevoli alle ipotesi della Procura. Il Tar lombardo, su un’operazione urbanistica in piazza Trento-via Crema, il 20 gennaio 2026 ha ribadito che il piano attuativo per le costruzioni alte più di 25 metri è un “principio fondamentale in materia di governo del territorio” a “garanzia dell’ordinato sviluppo urbano” e non può essere abrogato dalla “legislazione regionale” lombarda.
È “un obbligo” stabilito “in modo inequivocabile” da una “norma di rango primario e statale” che va applicata anche a un’area di Milano, come quella di Porta Romana-Piazzale Lodi, che è “interamente edificata e dotata di tutte le opere di urbanizzazione primaria e secondaria”. Non si può farne a meno, come sostengono i costruttori in forza del fatto che Milano è già dotata di servizi sufficienti, ha già strade, fognature, reti elettriche, parcheggi. Il piano attuativo resta una “necessità” in aree di “forte trasformazione urbanistica”, deve garantire alla nuova edificazione “un corretto inserimento nel contesto urbano”, alla popolazione “la dotazione di standard adeguati” e alla città un “armonico raccordo” della nuova costruzione con “il preesistente aggregato abitativo, allo scopo di potenziare le opere di urbanizzazione già esistenti”.
Un’altra sentenza del Tar, quella del 15 gennaio su un edificio in costruzione in via Carducci, condanna il Comune e i costruttori su richiesta di una abitante che chiedeva di verificare la regolarità della nuova edificazione con Scia.
E il Consiglio di Stato, sull’edificio nel cortile di via Fauchè, a novembre aveva già dato ragione agli abitanti e torto a Comune e costruttori: non è “ristrutturazione ricostruttiva” ma “nuova edificazione”. Per essere “ristrutturazione”, il nuovo edificio deve avere la stessa volumetria di quello abbattuto; demolizione e ricostruzione devono avvenire nello stesso arco temporale; e non si può accorpare più volumi prima divisi, né frazionare in più edifici nuovi un unico edificio presistente. I giudici sono chiari. Altro che indagini smontate. Altro che norme confuse e difficilmente interpretabili. Altro che contraddizioni tra giustizia penale e giustizia amministrativa.
