Grattacieli Puliti, Cassazione e Tar confermano la Procura
Gongolano per poche ore, i sostenitori del Sistema Milano: una sentenza del Tar, il Tribunale amministrativo regionale, sembra dare torto alla Procura, sostenendo, a proposito di un palazzo costruito in un cortile in via Razza, che basta la Scia (una autocertificazione) e non occorre un piano attuativo per costruire in una zona intensamente urbanizzata (e Milano lo è quasi in tutta la sua estensione).
La gioia dura poco. Non solo perché la Corte di cassazione conferma, sul piano penale, la legittimità di tutte le ipotesi d’accusa dei pm milanesi, ma perché un’altra sentenza del Tar, in continuità con le pronunce precedenti, conferma anche sul piano amministrativo la linea della Procura. Ma andiamo con ordine.
Il 24 luglio, la terza sezione della Cassazione, presidente Luca Ramacci, relatore Giuseppe Noviello, interviene sul caso delle Torri Lac di via Cancano, tre grattacieli dai 9 ai 13 piani affacciati su un laghetto al bordo del parco delle Cave. Costruiti con una Scia (Segnalazione certificata d’inizio attività), senza piano attuativo, come fossero “ristrutturazione” della vecchia fabbrica delle pompe Peroni. Sono invece “nuova costruzione” e devono avere un piano attuativo, dicono i pm, che chiedono il sequestro del cantiere. Concesso dal gip e ora confermato dalla Cassazione.
La norma “appare inequivoca, molto chiara, senza alcun termine, eccezione o deroga”, scrive la corte, richiamando sentenze della Cassazione, del Consiglio di Stato e della Consulta. Anche in un ambito già urbanizzato, un nuovo intervento (che non può passare come “ristrutturazione”) deve avere un piano attuativo. Per assicurare la “realizzazione contemperata di una pluralità di differenti interessi pubblici incidenti sul medesimo territorio”, scongiurare i “guasti urbanistici dello sfruttamento intensivo” che sfociano in “agglomerati edilizi privi delle infrastrutture necessarie”.
Già che c’è, la Cassazione smonta anche la retorica sulle cosiddette “famiglie sospese”, gli acquirenti che rischiano di restare senza casa per colpa dei pm che bloccano i cantieri e sono usati “come scudi umani” dai costruttori: “è la creazione di un artificioso contrasto tra beni non in contrapposizione, tra l’interesse collettivo al ripristino della legalità urbanistica violata e l’interesse alla abitazione”; “gli interessi dei terzi acquirenti non possono in alcun modo trovare tutela attraverso l’abdicazione, da parte dell’autorità giudiziaria, del suo potere-dovere di sequestro”, funzionale all’obbligo di legge “d’impedire la protrazione dei reati”.
Nei giorni precedenti, una sentenza del Tar Lombardia riferita a un edificio in via Razza, zona Stazione Centrale, respinge il ricorso degli abitanti del condominio che chiedevano di annullare il permesso di costruire quell’edificio (non sotto indagine giudiziaria) perché costruito in un cortile, più alto di 25 metri e senza piano attuativo. No, dice il Tar, perché è in una zona intensamente urbanizzata, è di limitate dimensioni e “scarso peso insediativo”.
Altra musica in un’altra sentenza del 23 luglio, riferita a un edificio (anche questo non sotto inchiesta) della zona di Porta Vittoria. A ricorrere al Tar, in questo caso, è la società Tenkai Real Estate contro il Comune di Milano che nel 2024 – dopo l’avvio delle indagini – ha revocato la Scia e dato lo stop alla costruzione di un palazzo di cinque piani, al posto di un edificio di due piani, autorimessa al piano terra e residenziale al primo piano.
Ha fatto bene il Comune, dicono i giudici, ad adeguarsi alla legge, perché il nuovo edificio non può essere qualificato come “ristrutturazione” poiché non ha alcuna continuità con l’edificio precedente. La trasformazione dev’essere autorizzata non con Scia, ma con un piano attuativo perché “produce un carico urbanistico ampiamente superiore” e “molto diverso da quello dell’edificazione precedente”.
