SISTEMA MILANO

Due colpi in due giorni per il Sistema Milano

Due colpi in due giorni per il Sistema Milano

Due colpi in due giorni, per il Sistema Milano. Uno è arrivato ieri (10 marzo 2026) dal Tar. L’altro due giorni fa (9 marzo) dal Tribunale del riesame.

Tar/Da pagare gli oneri delle nuove costruzioni

Il Tar (giudici Nunziata-Cozzi-De Vita) ha respinto il ricorso presentato dagli avvocati Fabio Todarello, Matilde Battaglia e Federica Ferrara, per conto della società Gms che sta realizzando (con una Scia) a Lambrate, in via Trentacoste, una torre residenziale di 8 piani, considerata “ristrutturazione” di tre piccole palazzine di uffici.

I giudici amministrativi hanno confermato che si tratta invece di “nuova costruzione”, dunque gli oneri da pagare non sono solo gli 87 mila euro calcolati grazie agli sconti (fino all’80%) per le ristrutturazioni. Vanno poi aggiunte anche le “monetizzazioni degli standard”, calcolate non con vecchie tabelle del 1997, ma ai prezzi aggiornati oggi, per un valore di 1,6 milioni di euro.

Il Tar ha così dato ragione al Comune che dal 2024, dopo le indagini della Procura, è tornato a seguire le leggi: adeguarsi ai giudici penali è “legittimo e prudente esercizio del potere di indirizzo e controllo politico-amministrativo che spetta agli organi di governo”; non “supina adesione a tesi accusatorie”, ma “presa d’atto responsabile” del “contrasto” tra le “prassi seguite” fino a quel momento e la corretta “interpretazione delle norme” da parte della “autorità giudiziaria”.

Riesame/Di nuovo sequestrato il cantiere di Via Papiniano

Il giorno prima, il Riesame aveva disposto di ri-sequestrare il cantiere di una torre residenziale di 10 piani in via Papiniano, edificato con una Scia come “ristrutturazione” di un magazzino-deposito di 2 piani. Il costruttore (Salvatore Murè) e il progettista (Mauro Colombo, già a processo per abusi edilizi per il cantiere di via Fauchè) avevano sostenuto di aver agito “in buona fede”, seguendo le indicazioni ricevute dagli uffici comunali e le prassi urbanistiche consolidate negli ultimi anni a Milano, ossia il Rito Ambrosiano. E la gip Sonia Mancini aveva accettato la loro tesi, revocando il sequestro d’urgenza del cantiere disposto dalle pm Giovanna Cavalleri e Luisa Baima Bollone.

Il Riesame (giudici Galli-Guadagnino-Nosenzo) ha invece accolto il ricorso delle pm e del procuratore aggiunto Paolo Ielo, respinto le tesi dei difensori Alberto Sirani e Fabio Todarello e ribadito che la “buona fede” non può essere fatta valere: almeno dal febbraio 2024, quando la gip Daniela Cardamone aveva ricapitolato le norme sugli abusi confermando la linea della Procura. Almeno da quel momento tutti gli operatori del settore e addirittura i comuni cittadini, argomenta il Riesame, vengono a conoscenza delle regole da seguire. Tanto che anche il Comune, a partire del 23 febbraio, delibera di orientare l’attività urbanistica non più al Rito ambrosiano, ma alle norme indicate dalla magistratura.

Il costruttore dell’immobile di via Papiniano – ossia “un operatore economico esperto”, sottolineano i giudici – era a conoscenza delle norme da seguire “sicuramente sin dal 30 maggio” 2024, quando hanno saputo che il progetto necessitava del piano attuativo: perché quel giorno il Comune lo ha “comunicato” disponendo la “sospensione dei lavori”, mentre i costruttori hanno invece “ritenuto” di “iniziare e proseguire” il cantiere “ben sapendo che il titolo edilizio non era idoneo”.

Non basta la Scia (segnalazione certificata di inizio attività) ma è necessario il piano attuativo (lo strumento urbanistico che calcola i servizi pubblici per i nuovi residenti), come sancito dalla norma “tuttora vigente” (le leggi nazionali del 1942 e 1967) che non è “stata abrogata” e “non è derogabile da fonti di rango secondario” come i “regolamenti edilizi” comunali e le “determine” dirigenziali; nemmeno nel caso del cosiddetto “lotto intercluso”, cioè un’area già completamente urbanizzata e dotata di tutti i servizi: “per la giurisprudenza anche amministrativa”, scrivono i giudici, “l’esigenza di un piano attuativo sussiste anche in zone già edificate quando l’insediamento pianificato renda necessario un raccordo
con il preesistente aggregato abitativo e un potenziamento delle opere di urbanizzazione già
esistenti sicchè le ipotesi di lotto intercluso sono eccezionali e residuali”.

Il Fatto quotidiano, 11 marzo 2026 (Versione ampliata)
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