GIUSTIZIA

Ardita: “Quello che valeva per mafiosi e terroristi non varrà per i corrotti”

Ardita: “Quello che valeva per mafiosi e terroristi non varrà per i corrotti”

Sebastiano Ardita è stato pm a Catania e a Messina, magistrato antimafia e anche direttore del Dap, il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria che governa le carceri italiane. Oggi è componente del Consiglio superiore della magistratura.

Perché la legge Bonafede è stata dichiarata incostituzionale nella parte in cui applica “retroattivamente” il divieto di pene alternative ai condannati per corruzione?

Perché – a differenza di quel che è accaduto in passato – si è ritenuto che le norme di procedura che prevedono restrizioni alle misure alternative al carcere siano da parificare alle norme incriminatrici. Ciò perché, secondo la Corte, si tratta di norme che comportano una rilevante trasformazione della natura della pena e del suo impatto sulla libertà personale.

Ma le regole dell’esecuzione penale possono essere considerate al pari delle norme penali sostanziali?

Dovrebbero esserlo solo se incidono sulla quantità della pena in sé, anche se non si può negare che le misure alternative sono pene, ma con una struttura e qualità diverse.

Non si può essere condannati per un fatto commesso quando non era ancora previsto come reato, ma luogo e modalità dell’espiazione di una pena non dipendono dalle norme in vigore al momento della condanna?

Non è la prima volta che leggo interpretazioni giurisprudenziali che pongono sullo stesso piano norme sostanziali e norme di procedura, quando queste ultime incidono sulla qualità del trattamento sanzionatorio.

In passato, il divieto di pene alternative al carcere è stato immediatamente reso esecutivo per i condannati a reati di mafia e terrorismo e poi, via via, di violenze sessuali, prostituzione minorile, sequestro di persona, traffico di esseri umani, riduzione in schiavitù, contrabbando, pedopornografia. Perché corruzione no?

Se si riferisce agli effetti di questa ultima pronuncia, possiamo affermare che il principio espresso dalla Corte – in un futuro, in caso di restrizioni procedurali che incidano sulla pena – varrà per tutti i reati, nessuno escluso. Mentre la legge cosiddetta Spazzacorrotti ha esteso il divieto di benefici anche ai condannati per corruzione, inserendo il reato nell’articolo 4 bis dell’ordinamento penitenziario, che dovrebbe essere uno strumento esclusivo della prevenzione antimafia. Ci sarà da ridere – o da piangere – quando qualche condannato per corruzione chiederà per sé l’applicazione del principio di recente elaborato dalla Corte: di estendere il principio, introdotto per i reati di mafia, in base al quale se si prova che è venuto meno il collegamento con le organizzazioni si possono ottenere i benefici: i corrotti condannati diranno che questo è per loro un requisito impossibile, perché non appartengono ad alcuna organizzazione e proveranno a far cadere la legge…

Il 41 bis è diventato immediatamente esecutivo, ma nessuno ha eccepito il suo uso “retroattivo”: fu approvato il 6 agosto 1992 e immediatamente ha portato 532 mafiosi nei supercarceri di Pianosa e dell’Asinara.

Sì, infatti, il 41 bis è importante e serve. Ma in questo momento storico il garantismo è rivolto in prevalenza ai colletti bianchi. E più in generale si dimentica che la corruzione nei territori di mafia, come argomento nel libro Cosa Nostra Spa (Paper First), è un fattore che sottrae risorse e servizi sociali ai più poveri e diventa un vero volano per le vocazioni alla criminalità militare. Ma esiste anche un’antimafia a uso delle classi dirigenti, che vede la mafia solo dove si spara e tace sul “concorso esterno” e nulla dice su chi, rubando risorse, crea vocazioni mafiose.

Le sezioni unite della Cassazione nel 2006 hanno stabilito il principio che le norme sull’esecuzione della pena “non riguardano l’accertamento del reato”, ma solo “le modalità esecutive della stessa”, dunque “soggiaciono al principio Tempus regit actum”. La Consulta è andata in un’altra direzione.

La giurisprudenza si evolve e poi la Corte costituzionale, come insegnano i giuristi autorevoli, ha una funzione “politica”, creatrice di diritto: perché adegua l’ordinamento alla sensibilità che esiste nella società in un dato momento storico, rispetto al rapporto tra una legge e la Costituzione. In questo momento la sensibilità – almeno quella delle classi dirigenti – è di preoccupazione nei riguardi degli strumenti di giustizia.

Perché quello che valeva per mafiosi, terroristi, sequestratori e pedofili da ora in poi non varrà più per i corrotti?

Il principio della Corte ora varrà per tutti, ma se si riferisce alla diversa “sensibilità politica” rispetto a queste differenti categorie di criminali, non possiamo dimenticare che i condannati per corruzione, ahimé, in più di qualche caso appartengono o sono appartenuti alla classe dirigente della nostra società.

Lo Stato ora dovrà risarcire per ingiusta detenzione?

Non credo proprio. Nei confronti di coloro a cui sono stati negati i benefici, fino a ieri è stata applicata la legge vigente in modo corretto. Altrimenti si farebbe scattare, sì… un’efficacia retroattiva.

Il Fatto quotidiano, 14 febbraio 2020
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